Un quesito giuridico molto importante, di recente risolto dal Ministero del Lavoro, è il seguente: l’indennità NASPI spetta anche al dipendente che sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oppure no?
Sappiamo che la NASPI consiste in una indennità di disoccupazione che, a partire da marzo 2015, è stata riconosciuta a tutti i dipendenti che perdono il lavoro e quindi sono disoccupati, a titolo di sostegno.
Di regola la NASPI spetta ai dipendenti che sono stati assunti con contratto di lavoro dipendente (determinato o indeterminato), che si trovano in disoccupazione involontaria, cioè senza aver chiesto dimissioni. Ulteriori requisiti per avere accesso all’indennità sono il fatto che abbiano maturato come minimo tredici settimane di contribuzione negli ultimi due anni e abbiano lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno.
La NASPIR però può essere concessa in un caso particolare anche se il lavoratore si è dimesso: in particolare, se si è dimesso per giusta causa (per un evento non attribuibile al lavoratore e che impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro) allora ha comunque diritto a ricevere l’indennità, e fin qui il punto è pacifico.
Ma se c’è stato licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo? Si ha ancora diritto alla NASPI?
Posto che si tratta di un licenziamento disciplinare, bisogna comunque tenere conto del fatto che la NASPI viene erogata sul presupposto che il rapporto di lavoro sia stato interrotto senza volontà del dipendente (tranne il caso delle dimissioni per giusta causa). Nel caso del licenziamento che abbiamo detto, è evidente che l’interruzione del rapporto di lavoro è ricollegato ad un comportamento o ad una condotta del lavoratore, che ha dato causa all’interruzione del lavoro. In questa condotta è possibile ravvisare un elemento di volontarietà che quindi condurrebbe all’esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione?
Il Ministero del Lavoro ha chiarito i dubbi: anche nel caso di licenziamento, sia per giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha comunque diritto a vedersi erogata la NASPI. Questo perché la decisione di interrompere il rapporto di lavoro è comunque una decisone univoca ed unilaterale del datore di lavoro: e quindi anche nel caso di licenziamento – che in qualche modo è ‘causato’ dal lavoratore – si ha comunque diritto alla misura in questione.
Il licenziamento è ‘discrezionale’ in ogni caso, si ragiona, e di conseguenza il lavoratore sta subendo una decisione unilaterale del datare di lavoro, come tale non c’è alcuna volontarietà da parte del lavoratore nel porre fine al rapporto e di conseguenza, mancando la volontarietà, egli ha diritto ad ottenere la NASPI.
Questo vale anche nell’ipotesi del licenziamento più grave, vale a dire quello per giusta causa. Si viene licenziati per giusta causa quando si commette un’azione o si tiene una condotta che è incompatibile con la prosecuzione anche momentanea del rapporto di lavoro, perché si incrina in modo irrecuperabile quel rapporto di fiducia intercorrente fra datore di lavoro e dipendente. Ma anche in questo caso, spiega il Ministero del Lavoro, come nel caso del licenziamento per giustificato motivo, si tratta di disoccupazione involontaria e di conseguenza si ha accesso all’indennità per la disoccupazione.